Studio Legale Sgs

17 apr 20201 min

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Il Governo Conte, nel decreto Liquiditร  n. 23/2020 allโ€™art. 11 ha previsto la sospensione dei termini di scadenza di assegni, vaglia e cambiali dal 9 marzo al 30 aprile 2020, se emessi prima del 9 aprile 2020.

Ciรฒ allo scopo di alleggerire la pressione sui debitori (societร  e privati) che, a causa dellโ€™emergenza Covid-19, si trovano in una situazione di crisi di liquiditร  e nellโ€™impossibilitร  di far fronte agli impegni.


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Nel congelamento ricade โ€œogni altro atto avente efficacia esecutivaโ€ a quella stessa data.
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Questa previsione normativa non impedisce ai beneficiari, che intendano riscuotere il proprio credito di farlo, presentando il titolo al pagamento in pendenza della sospensione.

Lโ€™assegno, ad esempio, resta pagabile nel giorno di presentazione qualora vi sia la dovuta copertura sul conto del soggetto traente l'assegno.
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Ma cosa accade se invece lโ€™assegno รจ โ€œscopertoโ€?
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Sovviene lโ€™art. 11 con la prevista sospensione e conseguente inapplicabilitร  delle norme sul protesto e delle sanzioni ulteriori (revoca delle autorizzazioni a emettere assegni, sanzioni accessorie prefettizie, iscrizione alla C.A.I.), che scattano qualora alla data del 30 aprile permane lo scoperto.

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