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Il Governo Conte, nel decreto Liquiditร n. 23/2020 allโart. 11 ha previsto la sospensione dei termini di scadenza di assegni, vaglia e cambiali dal 9 marzo al 30 aprile 2020, se emessi prima del 9 aprile 2020.
Ciรฒ allo scopo di alleggerire la pressione sui debitori (societร e privati) che, a causa dellโemergenza Covid-19, si trovano in una situazione di crisi di liquiditร e nellโimpossibilitร di far fronte agli impegni.
Nel congelamento ricade โogni altro atto avente efficacia esecutivaโ a quella stessa data.

Questa previsione normativa non impedisce ai beneficiari, che intendano riscuotere il proprio credito di farlo, presentando il titolo al pagamento in pendenza della sospensione.
Lโassegno, ad esempio, resta pagabile nel giorno di presentazione qualora vi sia la dovuta copertura sul conto del soggetto traente l'assegno. Ma cosa accade se invece lโassegno รจ โscopertoโ? Sovviene lโart. 11 con la prevista sospensione e conseguente inapplicabilitร delle norme sul protesto e delle sanzioni ulteriori (revoca delle autorizzazioni a emettere assegni, sanzioni accessorie prefettizie, iscrizione alla C.A.I.), che scattano qualora alla data del 30 aprile permane lo scoperto.
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