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𝐈𝐥 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐬𝐮𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐢

Il Governo Conte, nel decreto Liquidità n. 23/2020 all’art. 11 ha previsto la sospensione dei termini di scadenza di assegni, vaglia e cambiali dal 9 marzo al 30 aprile 2020, se emessi prima del 9 aprile 2020.


Ciò allo scopo di alleggerire la pressione sui debitori (società e privati) che, a causa dell’emergenza Covid-19, si trovano in una situazione di crisi di liquidità e nell’impossibilità di far fronte agli impegni.

Nel congelamento ricade “ogni altro atto avente efficacia esecutiva” a quella stessa data.


Questa previsione normativa non impedisce ai beneficiari, che intendano riscuotere il proprio credito di farlo, presentando il titolo al pagamento in pendenza della sospensione.

L’assegno, ad esempio, resta pagabile nel giorno di presentazione qualora vi sia la dovuta copertura sul conto del soggetto traente l'assegno. Ma cosa accade se invece l’assegno è “scoperto”? Sovviene l’art. 11 con la prevista sospensione e conseguente inapplicabilità delle norme sul protesto e delle sanzioni ulteriori (revoca delle autorizzazioni a emettere assegni, sanzioni accessorie prefettizie, iscrizione alla C.A.I.), che scattano qualora alla data del 30 aprile permane lo scoperto.


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