Le diverse letture dell’art. 28 D.L. 9/2020, (per il cui commento si rimanda al nostro precedente articolo al https://www.studiolegalesgs.com/post/cancellazionevoli) impongono di far chiarezza sulle tutele fornite ai viaggiatori il cui volo, o pacchetto turistico, sia stato cancellato a causa dell'emergenza Coronavirus.
La normativa d'urgenza a fronte dell’impossibilità per il viaggiatore di usufruire di quanto acquistato a causa dell’emergenza sanitaria in atto, prevede che “Il vettore (...), procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione”.
Gli operatori del settore – Tour operator ed agenzie di viaggio, oltre che le compagnie aeree - interpretando a proprio favore la suddetta disposizione, in ottica esclusivamente imprenditoriale, spesso rifiutano il rimborso integrale di quanto pagato del consumatore, ed offrono unilaterlamente un voucher di pari importo.
Pur sottolineando che l’emissione del voucher è ad oggi una pratica lecita, lo stesso può dirsi legittimamente emesso solo nel caso in cui sia il viaggiatore a richiederlo in luogo del rimborso.
La normativa emergenziale, infatti, va coordinata con il Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) il quale prevede all’art. 41 che “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.
La lettura orientata al favor consumatoris è confermata dalla Commissione Europea e dai componenti della Corte di Giustizia dell’UE, i quali, rimandando alle fonti normative europee, prevalenti su quelle nazionali, confermano il principio secondo cui “l’organizzatore deve garantire al consumatore il rimborso integrale di quanto già pagato”
In una nota del 18.03.20120, in piena emergenza Covid 19 la La Commissaria per i Trasporti Adina Vălean ha dichiarato: "Alla luce del gran numero di annullamenti e dei ritardi cui sono confrontati i passeggeri e gli operatori dei trasporti a causa della pandemia di COVID-19, la Commissione vuole garantire certezza giuridica sulle modalità di applicazione dei diritti dei passeggeri nell'UE. In caso di cancellazione, il fornitore del servizio di trasporto deve rimborsare i passeggeri o proporre loro una soluzione di trasporto alternativa. Se è il passeggero a decidere di annullare il viaggio, il rimborso dipende dalla tipologia di biglietto e le compagnie possono offrire un buono da utilizzare per un acquisto successivo.
Ed ancora: “L’offerta di un buono da parte del vettore non può pregiudicare il diritto del passeggero di optare, in alternativa, per il rimborso”.
Pertanto, sia alla luce dell'interpretazione organica della disciplina nazionale, che sulla scorta delle indicazioni dell'Unione europea, le Agenzie di viaggio ei Tour operator sono di fatto obbligate a garantire all’utente la scelta tra voucher o rimborso in denaro, non potendo imporre unilateralmente l’accettazione di voucher!
Premesso il quadro giuridico e confermando la tutela prioritaria riservata al consumatore, rimane, a nostro avviso, la necessità di affrontare con buon senso le singole pratiche di rimborso, tenendo conto delle difficoltà economiche del settore turistico e degli operatori del settore e optando in via principale per un accordo bonario.
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