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Aggiornato il: 7 mag 2020
Le diverse letture dellโart. 28 D.L. 9/2020, (per il cui commento si rimanda al nostro precedente articolo al https://www.studiolegalesgs.com/post/cancellazionevoli) impongono di far chiarezza sulle tutele fornite ai viaggiatori il cui volo, o pacchetto turistico, sia stato cancellato a causa dell'emergenza Coronavirus.
La normativa d'urgenza a fronte dellโimpossibilitร per il viaggiatore di usufruire di quanto acquistato a causa dellโemergenza sanitaria in atto, prevede che โIl vettore (...), procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissioneโ.
Gli operatori del settore โ Tour operator ed agenzie di viaggio, oltre che le compagnie aeree - interpretando a proprio favore la suddetta disposizione, in ottica esclusivamente imprenditoriale, spesso rifiutano il rimborso integrale di quanto pagato del consumatore, ed offrono unilaterlamente un voucher di pari importo.
Pur sottolineando che lโemissione del voucher รจ ad oggi una pratica lecita, lo stesso puรฒ dirsi legittimamente emesso solo nel caso in cui sia il viaggiatore a richiederlo in luogo del rimborso.
La normativa emergenziale, infatti, va coordinata con il Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) il quale prevede allโart. 41 che โIn caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno unโincidenza sostanziale sullโesecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dellโinizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementareโ.
La lettura orientata al favor consumatoris รจ confermata dalla Commissione Europea e dai componenti della Corte di Giustizia dellโUE, i quali, rimandando alle fonti normative europee, prevalenti su quelle nazionali, confermano il principio secondo cui โlโorganizzatore deve garantire al consumatore il rimborso integrale di quanto giร pagatoโ
In una nota del 18.03.20120, in piena emergenza Covid 19 la La Commissaria per i Trasporti Adina Vฤlean ha dichiarato: "Alla luce del gran numero di annullamenti e dei ritardi cui sono confrontati i passeggeri e gli operatori dei trasporti a causa della pandemia di COVID-19, la Commissione vuole garantire certezza giuridica sulle modalitร di applicazione dei diritti dei passeggeri nell'UE. In caso di cancellazione, il fornitore del servizio di trasporto deve rimborsare i passeggeri o proporre loro una soluzione di trasporto alternativa. Se รจ il passeggero a decidere di annullare il viaggio, il rimborso dipende dalla tipologia di biglietto e le compagnie possono offrire un buono da utilizzare per un acquisto successivo.
Ed ancora: โLโofferta di un buono da parte del vettore non puรฒ pregiudicare il diritto del passeggero di optare, in alternativa, per il rimborsoโ.
Pertanto, sia alla luce dell'interpretazione organica della disciplina nazionale, che sulla scorta delle indicazioni dell'Unione europea, le Agenzie di viaggio ei Tour operator sono di fatto obbligate a garantire allโutente la scelta tra voucher o rimborso in denaro, non potendo imporre unilateralmente lโaccettazione di voucher!
Premesso il quadro giuridico e confermando la tutela prioritaria riservata al consumatore, rimane, a nostro avviso, la necessitร di affrontare con buon senso le singole pratiche di rimborso, tenendo conto delle difficoltร economiche del settore turistico e degli operatori del settore e optando in via principale per un accordo bonario.
Per assistenza e pratiche di rimborso lo Studio Legale SGS รจ al tuo fianco, offrendo completa assistenza. Contattaci, compilando gli appositi moduli al link https://www.studiolegalesgs.com/contatti

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