top of page

Il ricorso al Prefetto per le violazioni dei divieti di spostamento sul territorio - Covid-19

Il nuovo DPCM, in vigore dal prossimo 4 maggio 2020, stabilisce che "sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso,è' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza".


Sono confermate le sanzioni per la violazione dei divieti di spostamento sul territorio.


In sostituzione delle precedenti, aventi carattere penale, la disciplina attualmente in vigore prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa in tutti quei casi in cui lo spostamento nell'ambito del territorio non sia giustificato da comprovati motivi di lavoro, gravi e improrogabili necessita e motivi di salute, ovvero incontro con i propri congiunti.


L'attestazione dei motivi va indicata sull'ormai famoso modulo di autocertificazione dal soggetto interessato. In alternativa, in caso di controllo, le motivazione dello spostamento possono essere fornite direttamente alla forze dell'ordine, che non possono rifiutarsi di verbalizzarle integralmente.

Lo spostamento ingiustificato sul territorio, in difformità rispetto alle disposizioni nazionali e regionali, può comportare una sanzione amministrativa differenti a seconda che sia faccia uso di veicoli o si circoli a piedi

l pedone che circola in strada o viene fermato in un luogo pubblico (ad es. una stazione) senza autocertificazione o senza che possa fornire una valida motivazione al proprio spostamento, è punibile con una sanzione amministrativa che va da 400 a 3.000 euro. Chi invece, fa uso di un veicolo, è punito con una sanzione compresa tra i 533,33 ed i 4.000 euro. Le sanzioni si applicano sia al conducente che al passeggero.

In entrambi i casi è previsto il pagamento in misura ridotta del 30% se il sanzionato procede al pagamento entro i 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

Avverso il verbale è possibile proporre alternativamente:

1) ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale

2) ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

Il ricorso al Prefetto può essere:

1) consegnato o inviato tramite raccomandata A.R. all'organo che ha accertato la violazione (ad es: la Polizia Municipale),

2) inviato tramite raccomandata A.R. alla Prefettura o tramite PEC


I tempi per considerare accolto il ricorso al Prefetto in mancanza di una risposta (silenzio-assenso) sono: 180 giorni nel primo caso e 210 giorni nel secondo ai quali devono in ogni caso aggiungersi i 150 giorni di tempo che ha l’Autorità per la notifica del provvedimento di accoglimento o di rigetto.


Fondamentale allegare al ricorso ogni documento che possa provare la legittimità dello spostamento: scontrini, fatture, ricevute, prescrizioni mediche, testimonianze, ecc.


Fai il login al link e scarica gratuitamente un modello di ricorso al Prefetto, da adattare al tuo caso!




2.609 visualizzazioni0 commenti
bottom of page