Il Decreto Legge varato il 17 marzo 2020, individua negli articoli da 19 a 22 del Capo I del Titolo II le norme che agevolano la concessione dei trattamenti di integrazione salariale.
Trattasi di misure straordinarie conseguenti alla pandemia Covid19 che permettono la fruizione agevolata della CIGO (art. 19), dell’assegno ordinario (art.19), della GIGO anche a chi già usufruisce della CIGS (art. 20), dell’assegno ordinario anche a chi usufruisce già di trattamenti di assegni di solidarietà (art. 21) nonché della Cassa Integrazione in deroga (art. 22).
→Possono fare richiesta di CIGO e dell’assegno ordinario le imprese con unità produttive site in tutto il territorio nazionale che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa causa covid19 che avrebbero diritto al trattamento di integrazione salariale ovvero all’assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà.
→La domanda va presentata per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per una durata massimo di 9 settimane, on line sul sitowww.inps.it, utilizzando i servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “Cig e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza Covid-19 nazionale”. In ogni caso la domanda non può essere presentata oltre il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
→In particolare si segnala che:
• Non è richiesto il procedimento di informazione e consultazione sindacale (art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015);
• non è richiesto il limite di tempo previsto per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale
• non è necessario fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa;
• non occorre presentare relazione tecnica ma solamente l’elenco dei lavoratori beneficiari e che questi risultino assunti alla data 23/02/2020;
• non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
• non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dei 90 g di effettivo lavoro;
• l’assegno ordinario spetta anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
N.B. il datore di lavoro potrà richiedere il pagamento diretto al lavoratore senza oneri di prova circa le difficoltà finanziarie dell’impresa.
→E se al 23 febbraio 2020 è in corso già la CIGS? L’azienda potrà fare richiesta della CIGO con sospensione della prima per il periodo riconosciuto e comunque non superiore a nove settimane, non venendo poi computato detto periodo ai fini della durata massima della CIGS. Lo stesso dicasi per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, al 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà.
→ Possono fare richiesta della Cassa Integrazione in Deroga le aziende, operanti su tutto il territorio nazionale, comprese quelle agricole, della pesca e del terzo settore, che non rientrano nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria, né nell’ambito del Fondo di Integrazione Salariale – FIS. La domanda va presentata esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. La prestazione comprende il trattamento d’integrazione salariale, contribuzione figurativa e relativi oneri accessori (ANF).
Per i datori con più di cinque dipendenti, è necessario un accordo, anche in via telematica, tra la regione (o la provincia autonoma) e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il pagamento è effettuato esclusivamente dall’INPS.
In particolare:
• Non è richiesto un requisito di minimi di anzianità lavorativa
• Non è richiesta una contribuzione aggiuntiva per i periodi di fruizione delle misure
• Non è prevista una riduzione in percentuale della misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
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