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Voli cancellati: l'incubo del voucher per i consumatori. L'art.88 bis della Legge "Cura Italia"

Lo Studio SGS torna sul tema dei rimborsi per cancellazioni causa Covid19 a seguito dei nuovi interventi normativi.


In sede di conversione in legge del Decreto Cura Italia è stato inserito l’art. 88-bis, che rimodula e specifica la disciplina in tema di rimborso per titoli di viaggio, di soggiorno e pacchetti turistici.

In particolare il Parlamento ha regolato espressamente tutto il periodo di emergenza sanitaria, a partire dal febbraio 2020 fino al settembre 2020, con riferimento ai titoli di viaggio acquistati stabilendo che:


- l’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. (comma 12).

- il voucher dovrà essere emesso entro 60 giorni dalla data prevista per il viaggio, in caso di pacchetti turistici;

- per quanto riguarda i viaggi di istruzione invece è previsto espressamente l’obbligo di rimborso con restituzione della somma versata – seppur dopo aver ricevuto le corrispondenti somme dai fornitori – senza possibilità di emissione del voucher, quando il viaggio riguardi la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

- il comma 11 stabilisce, inoltre, che potranno essere trattati con voucher tutti i contratti indicati nell’articolo 88-bis – e quindi pacchetti, solo soggiorno, voli o altri titoli di viaggio, viaggi studio – instaurati con effetto dall’11 marzo e sino al 30 settembre 2020, nel caso in cui non potranno eseguirsi per effetto del coronavirus.


Il cambio di rotta in fase di conversione in legge del decreto, è stato immediato oggetto delle critiche delle Associazioni a tutela dei consumatori. E’ evidente, infatti, che il tentativo di salvaguardare le compagnie aeree ed il settore turistico si sia tradotto in una evidente penalizzazione del cittadino.

Quest’ultimo, in pratica, ad oggi si vede costretto ad accettare un voucher da utilizzare in un periodo relativamente breve, perdendo, in caso contrario il denaro speso.


La nuova normativa tuttavia contrasta con Il regolamento europeo 261 del 2004, il quale stabilisce che in caso di cancellazione del viaggio ad opera del Vettore, debba ricadere sul passeggero il diritto di scegliere liberamente tra rimborso e voucher.

Allo stato, pertanto, forte è il rischio che sia apra una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. Allo studio, inoltre, una modifica a livello europeo del suddetto regolamento che consenta da un lato l’emissione del voucher per tutelare il mercato degli operatori turistici, e dall’altro il diritto al rimborso in denaro in caso di mancato utilizzo al termine del periodo di validità del “buono”.


Va inoltre segnalato che, indipendentemente dalle legislazioni nazionali, molte compagnie prevedono ancora oggi la possibilità di rimborso diretto immediato, ovvero di rimborso al termine del periodo di validità del voucher.

Il consiglio, pertanto, è quello di richiedere formalmente ed in ogni caso il rimborso in caso di volo cancellato, regolandosi caso per caso con la Compagnia ovvero con l'Agenzia interessata, cercando un accordo con il proprio interlocutore.


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