La versione finale del Superbonus per le ristrutturazioni:
L’art. 119 del Decreto Rilancio prevede la detrazione del 110 % per le spese documentate sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di ristrutturazione, distinguendo tra cosiddetto "ecobonus",per gli interventi di efficientamento energetico, e "sismabonus" per gli interventi antisimici.
L'“ECOBONUS” ricomprende:
Interventi esclusivi
1) Interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio, con materiali che rispettano i criteri ambientali minimi, entro il limite di 60.000 euro;
2) Interventi sulle parti comuni degli edifici (condomini) per la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti centralizzati, entro il limite di 30.000 euro per ogni unità
3) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione, entro il limite di 30.000 euro (installazione di caldaie a pompe di calore o a condensazione).
Interventi in abbinamento
4) Installazione di impianti solari fotovoltaic, o di accumulatori di energia collegati a pannelli solari,i fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro (in questo caso la detrazione, sempre nella misura del 110%, è ammessa se congiuntamente si realizza almeno uno degli interventi di cui al punto 1)2)3);
5) Installazione di colonne per la ricarica di veicoli elettrici (anche in questo caso la detrazione, sempre nella misura del 110%, è ammessa se congiuntamente si realizza almeno uno degli interventi di cui al punto 1)2)3);
6) interventi previsti dal vecchio "ecobonus", sempre se abbinati ad uno di quelli di cui ai punti 1)2)3)
Il "SISMABONUS" ricomprende:
Detrazione del 110% per gli interventi antisismici, fino alla zona 3.
In caso di cessione ad un’impresa di assicurazione, la detrazione viene ridotta al 90%, con obbligo di stipula di polizza contro gli eventi calamitosi.
Lo sconto fiscale per lavori ammessi all’ecobonus e al sismabonus è riconosciuto anche per gli interventi effettuati sulle “seconde case”, a patto però che non siano villette unifamiliari.
A pena di nullità, a seguito di tali interventi si deve ottenere un miglioramento nell’efficienza energetica pari ad almeno due classi, certificabile tramite Attestato di Prestazione Energetica (c.d. APE) rilasciato da apposito certificatore., ovvero in alternativa, di una sola classe, se si dimostra che non è possibile il miglioramento di due.
I soggetti che rilasceranno attestazioni e asseverazioni infedeli per ecobonus e sismabonus potenziati al 110% rischieranno una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro fino a un massimo di 15mila euro per ogni attestazione o asseverazione infedele rilasciata ai cittadini che avviino i lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli edifici.
Le ulteriori specifiche tecniche, in relazione ai visti di conformità relativi alla documentazione che attesta al sussistenza dei presupposti, e la congruità delle spese sostenute, saranno rimesse a decreti attuativi da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in legge.
I VANTAGGI
Per i suddetti interventi in luogo della detrazione, l'art. 119 comma 12 prevede per il contribuente due opzioni:
1) DETRAZIONE
Chi usufruisce dell’ecobonus ha il diritto ad una detrazione pari al 110% dell’importo sostenuto, da utilizzare nelle dichiarazioni dei redditi dei successivi cinque anni.
2) CESSIONE DEL CREDITO
In alternativa l'avente diritto potrà anche cedere il credito d’imposta derivante dagli interventi per l’efficientamento energetico a intermediari finanziari (banche o assicurazioni) o alla stessa impresa edile che ha realizzato i lavori;
In tal modo l'intero costo dei lavori andrà a ricadere sull'istituto di credito o sull'impresa, attraverso la cessione della titolarità del credito fiscale.
!!! Tutte le detrazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ed altre forme di agevolazione di qualsiasi natura, europea, nazionale e regionale.
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